Roma, 30 apr. (AdnKronos Salute) - Per l'errore del medico di base paga anche l'Asl di riferimento. E' la conclusione di una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui "la Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell'articolo 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal Ssn in base ai livelli stabiliti secondo la legge".
La pronuncia - commenta l'Aduc in una nota - è "estremamente importante perché riconosce la responsabilità diretta del medico generico e, per il suo tramite, dell'Asl, e lo fa in virtù della stessa legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale e dei Lea. Queste normative creano un'obbligazione ex lege dell'Asl e, quindi, un diritto dell'utente, che ne è creditore".
I ricorrenti, ricorda l'Aduc, hanno agito nei confronti dell'Asl e del medico generico "perché questo, chiamato la mattina per sintomi di ischemia cerebrale, si è recato in visita soltanto il pomeriggio e ha disposto cure inadeguate in base ai sintomi. Il paziente è rimasto paralizzato. In primo grado il Tribunale ha condannato il medico in ragione del comportamento colposo e l'Asl in solido. Entrambi hanno impugnato la sentenza e la Corte d'Appello ha accolto il gravame dell'Asl, rigettando quindi la domanda risarcitoria dei danneggiati nei suoi confronti, poiché questa avrebbe assunto soltanto un obbligo di organizzazione, e non anche obbligazioni dirette nei confronti del paziente, ma anche per l'assenza di rapporto di subordinazione del medico, sul quale l'Asl non avrebbe potuto esercitare alcun potere di vigilanza e controllo. E' stata confermata, invece, la condanna del medico".
Gli eredi del paziente che aveva subito il danno, hanno fatto un nuovo ricorso. La Corte di Cassazione osserva, riferisce l'Aduc, che la legge istitutiva del Ssn (n. 833 del 1978) ha stabilito che vi siano "livelli di prestazioni che debbono essere, comunque, garantiti a tutti i cittadini" e, tra questi, vi è l'assistenza medico-generica, che individua come specifico compito attribuito alle Usl.
Tale servizio costituisce un diritto dei cittadini e questa configurazione non è mutata con l’introduzione delle Asl, che sono dotate di maggiore autonomia: l'assistenza medico-generica è rimasta tra le competenze principali e spetta loro provvedere a garantire i livelli uniformi di assistenza nel proprio ambito territoriale. Il vincolo dei medici generici all'Asl, espresso nella convenzione, si evince anche dal rapporto economico fra i due soggetti: questi percepiscono remunerazione non da parte dell'utente, ma esclusivamente dalla Asl (finanziate, di fatto, dalla fiscalità generale).
Si configura, pertanto - evidenzia l'associazione sulla base della sentenza - un'obbligazione ex lege per l'Asl di prestare l'assistenza medico-generica nei confronti dell'utente. Questa viene adempiuta mediante l'attività del medico, convenzionato col Ssn.