Roma, 22 dic. (AdnKronos Salute) - Le strutture sanitarie non possono raccogliere in maniera sistematica e preventiva informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti. Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richiede di usufruire dell'assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulta indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente. Lo ha stabilito il Garante della privacy, con un provvedimento a carattere generale adottato a seguito di alcune segnalazioni.
La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie, di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005. Già durante i lavori preparatori dello schema-tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili da parte delle Regioni, l'Autorità aveva affermato, infatti, che le strutture sanitarie possono raccogliere dati sulle convinzioni religiose solo se questi sono finalizzati a garantire ai ricoverati l'assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto) o per la preparazione della salma nell'ambito del servizio necroscopico.
Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvederà a trasmetterle alla direzione sanitaria. Altra novità rilevante e ulteriore forma di tutela per le persone ricoverate, la possibilità di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (ad esempio il rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni che ne sono alla base. Il Garante ha ritenuto, infatti, che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile.
Il provvedimento generale dell'Autorità è stato inviato alle Regioni e alle Province autonome per la divulgazione presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.