Roma, 21 lug. (AdnKronos Salute) - "La determinazione regionale di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulta giustificata e, nell'incidere irragionevolmente sull'esercizio del diritto riconosciuto dalla sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 della Corte Costituzionale, realizza una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute". Così il Consiglio di Stato in una sentenza in cui respinge il ricorso della Lombardia contro la precedente e simile decisione del Tar lombardo in tema di fecondazione assistita.
Secondo i giudici di palazzo Spada, "la circostanza che determinate prestazioni sanitarie non siano state inserite nei livelli essenziali di assistenza, pur rappresentando un limite fissato alle Regioni e connesso alla salute intesa quale diritto finanziariamente condizionato, non può costituire ragione sufficiente, in sé sola, a negare del tutto prestazioni essenziali per la salute degli assistiti, né può incidere sul nucleo irriducibile ed essenziale del diritto alla salute, poiché l’ingiustificato diverso trattamento delle coppie affette da una patologia, in base alla capacità economica delle stesse, 'assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale'".
A ricorrere al Tar lombardo era stata l'associazione Sos infertilità, lamentando il fatto che la Regione aveva fissato la tariffa a carico degli utenti per la fecondazione eterologa tra i 1.500 e i 4.000 euro, in base alla complessità dell'intervento. L'Associazione ha lamentato la disparità di trattamento prodotta da tali delibere tra le coppie che, in base alle indicazioni terapeutiche, intendono ricorrere alla fecondazione omologa e quelle coppie che hanno bisogno dell'eterologa.
Con la sentenza 2271 del 2015, il Tribunale amministrativo ha accolto in parte il ricorso della associazione, ravvisando il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento tra le coppie. Da qui il ricorso della Lombardia al Consiglio di Stato.
La Lombardia, fra le altre cose, si è appellata al fatto che al di fuori dei Lea e dunque anche per le tecniche di Pma, le Regioni possono erogare ulteriori servizi e prestazioni, ma con oneri a carico del proprio bilancio, sicché rientra nella insindacabile discrezionalità della Regione valutare se erogare le relative prestazioni a carico del proprio bilancio. Inoltre, l'eterologa si sarebbe affermata come 'tecnica percorribile' solo in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 2014, dopo che vi è stata la regolazione della fecondazione omologa, anche sotto i profili economici.