Per la Chiesa cattolica, il matrimonio è un sacramento perpetuo e "non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte", come recita il canone 1141 del Codice di diritto canonico. Ma cosa accade se il "sacro vincolo" proprio non funziona? Oggi, in Italia, i consorti possono dirsi addio per sempre grazie al divorzio, sebbene "agli occhi di Dio" la loro unione rimanga indissolubile.
Ma fino all'entrata in vigore della legge Fortuna-Baslini (1º dicembre 1970, poi confermata dal referendum del 12-13 maggio 1974), l'unica via di scampo, anche per i non credenti, era rivolgersi al Tribunale della Rota Romana, noto come "Sacra Rota", istituto creato con bolla papale nel 1331 da Giovanni XXII. L'antichissimo tribunale oggi è stato sostituito dalla Rota Restituta, ovvero quella istituita nel 1908, erede di quella del 1331.
A cosa serve? La Sacra Rota è tribunale ecclesiastico, composto da una giuria di prelati uditori scelti dal papa (il cui giudizio è facoltativo in primo e in secondo grado), ha l'autorità di emettere una dichiarazione di "nullità" del sacramento matrimoniale, cosa ben diversa dal divorzio. Le competenze della Rota non sono limitate ai matrimoni, ma si occupa di molti casi riguardanti il diritto canonico, anche se la sua fama è da sempre legata alle spinose controversie coniugali.
I requisiti per rendere nullo un matrimonio. Secondo il diritto canonico, un matrimonio giuridicamente valido deve essere contratto per libera volontà di entrambi i coniugi, tra i quali non può esserci consanguineità, affinità o rapporto spirituale. I motivi che consentono di annullarlo sono: malattie mentali, minore età, bigamia...
Per quello che riguarda invece le unioni "infeconde", contrariamente a quanto si crede, il diritto canonico non condanna la sterilità ("né proibisce né dirime il matrimonio"; can. 1084, par. 3). A rendere nullo il vincolo è semmai l'impotenza copulativa (can. 1084, par. 1).
Da quando esiste? La bolla Ratio iuris del 16 settembre 1331, emanata da papa Giovanni XXII durante il periodo della "cattività avignonese" (1309-1377), è considerata l'atto legislativo con cui ebbe inizio il secolare operato della Rota Romana, l'unico tribunale medievale ancora esistente.
Tempi e costi. Un tempo le cause rotali erano caratterizzate da tempi lunghissimi, ma la recente riforma di papa Francesco (2015) ha reso le procedure più rapide, suddividendo l'iter in "ordinario" (un anno) e "breve" (trenta giorni), ma solo per alcuni capi di nullità. Per quanto riguarda i costi l'onorario degli avvocati è stabilito tra i 3.000 e i 5.000 euro, ma esiste il patrocinio gratuito per gli indigenti.
Un cambio di rotta che rende accessibile a tutti ciò che una volta sembrava un labirinto costoso riservato solo a chi poteva permetterselo.
Perché si chiama così? Il termine "rota" risale al più tardi al XVI secolo. Sull'origine del termine sono state avanzate diverse ipotesi dagli studiosi: secondo l'opinione più diffusa, tale nome potrebbe derivare dal recinto o dalla tavola rotonda in cui sedevano gli uditori, oppure dalla forma della sala stessa del collegio, dove forse era presente, sul pavimento, una grande lastra circolare di porfido rosso (una ruota), simbolo del potere divino.
Altre ipotesi suggeriscono che il nome deriverebbe da uno scaffale circolare con ruote dove venivano conservati i documenti delle cause, o, ancora, che possa riflettere il procedimento "a rotazione" nel trattare le cause tra gli uditori.
L'articolo è stato corretto in una serie di imprecisioni dopo una lettera di Alessia Gullo, avvocato della Rota Romana e della Santa Sede che ce le segnalava. Riportiamo qui sotto quanto ha scritto l'avvocato Gullo perché fornisce molte informazioni in più che ovviamente, per brevità, avevamo omesso.
- Circa il canone del Codice del diritto canonico 1141 bisogna aggiungere che il matrimonio deve essere "rato" (e cioè celebrato) e "consumato". Cioè, perché un matrimonio "diventi" indissolubile i coniugi devono aver avuto almeno una volta rapporti sessuali completi compiuti in "modo umano". La precisazione non è di poco conto, perché se il matrimonio non è stato consumato humano modo si può sciogliere eccome. E sono casi meno infrequenti di quel che si pensi.
- La Rota, nelle cause matrimoniali, è solo tribunale di appello di secondo (in via concorrenziale) o terzo (in via esclusiva) grado. Eccetto che per i matrimoni dei capi di Stato e dei loro figli.
- Tra i motivi che consentono di dichiarare nullo un matrimonio (non annullarlo, che é cosa ben diversa!) ci sono effettivamente le malattie mentali. Ma in realtà il concetto di incapacità canonica é molto più ampio, tanto che che ce ne sono tre diversi tipi, e in ogni caso oggi la maggioranza di questo tipo di cause é l'immaturità, che non è certo una malattia mentale. Per non parlare dell'omosessualità - altro motivo di incapacità - che non è più riconosciuta come malattia mentale da decenni o la mancanza di libertà interna che non ha proprio nulla a che fare con le malattie mentali.
- La minore età non è un motivo di nullità (al massimo di illiceità). Il matrimonio è nullo solo se contratto da una donna infra quattordicenne e un uomo infra sedicenne.
- L'insorgenza di vocazione ecclesiastica non dà affatto la possibilità di dichiarare nullo un matrimonio
- L'articolo non cita l'altro grande filone (oltre le incapacità) delle nullità matrimoniali ovvero le simulazioni: esclusione della indissolubilità (chi si sposa con la riserva di divorziare), esclusione della prole (chi non vuole figli mai o a tempo indeterminato), esclusione della fedeltà (es. chi vuole un cd "matrimonio aperto"), esclusione del "bonum coniugum " (es. coloro che non vogliono un rapporto paritario).
- L'articolo non cita l'errore, il dolo, la condizione, il difetto di forma ecc.
- Per quanto riguarda la riforma di Papa Francesco (cioè la Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015) si tratta di un processo brevior, ovvero un processo di prima istanza, da svolgersi ufficialmente davanti al vescovo, che con la Rota quindi non ha nulla a che fare.
- Le tariffe indicate nell'articolo (1.600€ e 3.000€) riguardano solo gli onorari degli avvocati stabiliti in Italia dalla CEI nel 2018. Cioè quelli relativi al patrocinio presso i tribunali ecclesiastici diocesani e interdiocesani italiani di primo grado. Non riguardano la Rota!
- In primo grado le spese processuali ammontano a 525,00€
- Le persone con difficoltà economiche oggi come ieri, e ciò sin dal Medioevo, possono chiedere il gratuito patrocinio presso qualsiasi tribunale ecclesiastico.
- In Rota le spese processuali sono indeterminate (si stabiliscono solo alla fine) e gli onorari degli avvocati sono - per prassi - stabiliti tra i 3.000 e i 5.000€ (ma questo importo può variare purché non diventi, a parere del giudice, "immodico").
- A meno che la parte non chieda l'avvocato d'ufficio (non per motivi di indigenza nel qual caso avrebbe diritto al gratuito patrocinio). In questo caso la parte (anche ricchissima) non paga le spese processuali e l'avvocato avrà dal tribunale solo un obolo compreso tra i 200€ e i 400€.