Su Focus numero 200 abbiamo proposto il seguente dilemma:
Carlo, medico di famiglia, scopre dagli esami che un suo assistito è portatore sano di una rara malattia venerea.
Decide di informarlo e metterlo in guardia: potrebbe contagiare la sua partner.
Lo contatta e scopre che è già al corrente del male e non vuole curarsi.
«Non è un problema suo» risponde al medico.
Che deve fare Carlo? Informare i parenti o rispettare la privacy del paziente?
In Community, a questo indirizzo, potete seguire la discussione che ne è nata.
Qui invece riportiamo l'intervento integrale dell'ufficio legale della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FnomCeo), a cui abbiamo chiesto un parere.
Il quesito posto riveste aspetti di notevole delicatezza stanti implicanze non solo deontologiche, ma giuridiche ed etiche.
Il segreto professionale è un importantissimo precetto deontologico per il medico che indubbiamente ha oggi mutato molti dei suoi caratteri a vantaggio di una viva e moderna dimensione sociale della disciplina.
L'art. 10 del vigente CdM ne struttura il suo costrutto nei seguenti termini
Lo stesso articolo 10, al comma 4, prevede inoltre che
La materia delle "Malattie veneree" costituisce una delle fattispecie riconducibili alla eccezione contemplata nel 4 comma, considerato che essa trova obbligo di denuncia nell'art. 292 TULS del 1934 e che l'art. 1 del DPR 2056 del 1962 dispone che la cura delle malattie veneree è obbligatoria.
Occorre, tuttavia, aggiungere che la risalente datazione della disciplina suscita rilevante interrogativo a fronte della più stringente accentuazione della regola, rispetto alla eccezione della norma deontologica, rinvenibile in più recenti normative per malattie sessualmente trasmissibili quali l'HIV. L'art. 5 della L. 135/90 obbliga il medico a comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici per infezione da HIV "solamente" alla persona cui tali esami sono riferiti.
Occorre quindi ricercare un approfondimento posto che, se risultano ormai acquisite certe problematiche relative alla definizione di "segreto", ai "soggetti" obbligati a mantenerlo, all'individuazione dei suoi "elementi costitutivi", non soluti dubbi permangono a travagliare la coscienza medica nei casi in cui siano manifeste le conflittualità tra il vincolo fiduciario contratto con l'assistito e la possibilità di un eventuale danno derivante alla salute dei terzi o alla collettività dal riserbo dovuto al singolo.
Il conflitto comportamentale vede contrapposte opposte risposte.
Se infatti si sostiene da un lato che il medico, dopo aver esperito ogni mezzo persuasivo per richiamare il paziente alle sue responsabilità anche penali, non può che tacere, si afferma all'opposto che l'esistenza di una disposizione specifica, ancorché risalente, costituisce giusta causa che libera dall'obbligo del segreto.
Quest'ultimo indirizzo ha trovato recente puntualizzazione nello stesso TU sulla protezione dei dati personali (D.lgv. 196/2003), il cui art. 76 prevede una tutela qualificata per l'incolumità e la salute di un terzo o della collettività, ancorché il trattamento sia preventivamente filtrato dall'autorizzazione del Garante.
Può quindi concludersi che il segreto professionale resta per il medico imperativo e principio fondamentale cui ispirare sempre la propria condotta professionale che nella interpretazione di una viva e moderna dimensione sociale consentirà, in un caso quale quello in esame, di ritenersi esonerato nella misura in cui a fronte del rischio di contagio derivante da una malattia venerea rara, egli ritenga prevalente l'interesse dell'incolumità di salute del partner del paziente o della collettività, eventualmente acquisendo autorizzazione del Garante della privacy.