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Caccia all'ecomostro. Ma come riconoscere un abuso? Non è possibile definire un insieme di elementi che, con certezza, possano far arrivare a un verdetto visivo: questa costruzione è abusiva, questa costruzione è legale. L'unica certezza può arrivare (e talora neanche questa è sufficiente perché ci sono diversi casi di abusi in Italia realizzati con la compiacenza della pubblica amministrazione) da un esame delle cartografie e delle concessioni edilizie presso gli uffici tecnici dei comuni. Detto questo si possono comunque dare indicazioni che mettano quantomeno i lettori di Focus in grado di capire se si trovano di fronte a quello che potenzialmente potrebbe essere un abuso. Cartelli indicatori. Se ad esempio ci si trova di fronte a lavori per la realizzazione di una nuova costruzione o a lavori di sbancamento o spianamento dell'area, il primo controllo da fare è quello di verificare se, all'imbocco del cantiere, sia stato esposto il cartello prescritto dalla legge. Il cartello - normalmente un tabellone evidente quanto alle dimensioni - deve contenere l'indicazione: degli estremi (tipo, data di rilascio, indicazione dell'Ente che l'ha rilasciato) del provvedimento che consente i lavori; del nome del committente delle opere (proprietario o altro avente diritto); del nome (ragione sociale) dell'impresa esecutrice dei lavori; del nome del tecnico progettista e - soprattutto - del tecnico direttore dei lavori. Lavori in corso. Se ci sono operai al lavoro, ma non c'è il cartello c'è già una violazione, che può far supporre anche abusi più gravi. Normalmente comunque l'esposizione del cartello prescritto costituisce una sorta di garanzia che, a monte, vi sia un regolare procedimento amministrativo seguito da provvedimento. In tal caso, si pone il problema di verificare se i lavori in corso di esecuzione siano conformi al provvedimento rilasciato. Per questo accertamento, ci si rivolge allo sportello unico del Comune o, se questo non è stato istituito, direttamente al competente Ufficio comunale (Tecnico, Urbanistico, etc.) facendo ricorso alle norme della L.n. 241/90, che consentono l'accesso ai documenti amministrativi. Luoghi speciali. Se poi i lavori sono in corso in particolare: nello spazio di 300 metri dalla battigia del mare e dei laghi; nello spazio di 150 metri dalle sponde o dal piede degli argini di fiumi, torrenti, corsi d'acqua; nel territorio di un'area protetta (parco o riserva naturale) nazionale o regionale, ovvero in un'area ad essa contigua; ad un'altezza superiore ai 1.600 m s.l.m. sulle Alpi o ai 1.200 m s.l.m. sugli Appennini; in una zona archeologica; in una zona vulcanica; in una delle zone umide individuate come tali dalla legge; il permesso per costruire dev'essere stato rilasciato previo nulla osta dell'Organo (Soprintendenza, Ente-Parco, etc.) preposto alla tutela del vincolo imposto dalla legge. Altre regole d'oro. Anche nel caso in cui la costruzione sia già stata completata, quando ci si imbatte in edifici nuovi che si trovano nelle aree appena menzionate (sulla spiaggia, in un'area archeologica), scatta immediatamente il sospetto e la necessità di accertamenti. In tali casi l'accertamento della sussistenza e della regolarità del provvedimento autorizzativo può essere compiuto anche presso il più vicino Ufficio dell'Organo stesso. Anche impedire l'accesso alle spiagge è un abuso. Quando trovate intere spiagge rese inaccessibili dalla presenza di abitazioni, stabilimenti balneari o terreni privati informate la Capitaneria di Porto.
(Notizia aggiornata al 10 giugno 2004) |