Ecologia

Bioshopper, il Tribunale di Milano si pronuncia sulle plastiche false 'bio'

Commercializzare come "biodegradabili" quelle additivate con d2w rappresenta concorrenza sleale per illecita appropriazione di pregi e scorretta informazione del consumatore.

Milano, 3 feb. - (AdnKronos) - La diffusione di informazioni secondo cui le plastiche contenenti l'additivo d2w sarebbero "biodegradabili" in conformità allo standard Uni En 13432 rappresenta concorrenza sleale per illecita appropriazione di pregi e scorretta informazione del consumatore, e obbliga chi la pone in essere a risarcire il danno. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (sezione specializzata in Materia di impresa), nella causa promossa da Novamont, produttrice del biopolimero Mater-Bi, contro Kromabatch Srl, che distribuisce l'additivo "d2w" in Italia.

Oggetto del procedimento, fa sapere Novamont, era la diffusione da parte di Kromabatch di informazioni secondo cui le plastiche tradizionali additivate con d2we avrebbero potuto essere considerate "biodegradabili" o "oxo-biodegradabili". Nell'applicare le norme vigenti, la decisione stabilisce alcuni principi fondamentali riguardo la "biodegradabilità" della plastiche e la comunicazione di tale caratteristica sul mercato.

La sentenza costituisce la prima decisione in materia dopo l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di shopper non biodegradabili secondo lo standard Uni En 13432:2002.

Secondo il Tribunale non è sufficiente che un materiale plastico additivato degradi in misura maggiore della plastica tradizionale per potersi dire "idoneo a realizzare prodotti biodegradabili in conformità alla (…) Uni En 13432", occorrendo a tale fine che il materiale sia effettivamente conforme allo standard Uni En 13432:2002, superando il test di biodegradabilità ivi previsto.

A questo riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la posizione di Kromabatch circa la sussistenza di vari gradi biodegradabilità “aggrava … il rilievo di decettività del prodotto in discussione (d2w)" agli occhi del pubblico di riferimento, e ciò proprio in quanto tale materiale era stato "pubblicizzato come idoneo e far conseguire una biodegradabilità al livello raggiungibile in base alle prescrizioni di … Uni En 13432".

Sotto un ulteriore profilo, il Tribunale ha stabilito che la conoscenza e l'applicazione dei principi sopra esposti costituiscono precisi obblighi di ogni "imprenditore corretto e professionalmente accorto" del settore. Su tali soggetti grava infatti l'onere di controllare "scrupolosamente l’esattezza delle informazioni commerciali veicolate" sul mercato.

3 febbraio 2015 ADNKronos
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