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Secondo la nuova ordinanza non si può più stabilire il rischio di aggresività in base alle razze. Nella foto un cucciolo di pitbull
COSA DICE LA NUOVA ORDINANZA
La nuova Ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel passato.
Viene innanzitutto specificato che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base di appartenenza ad una razza o ai suoi incroci.
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario infatti è sempre responsabile civilmente e penalmente del benessere e del controllo del proprio animale, e pertanto di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose.
L’Ordinanza prescrive l’obbligo per il proprietario di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a
Questa misura non è obbligatoria se i cani si trovano all’interno di aree per cani individuate dai Comuni.
FORMAZIONE
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, il proprietario può seguire dei percorsi formativi istituiti dai Comuni. Tali percorsi formativi, che prevedono il rilascio di una specifica attestazione denominata “patentino”, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.
I Servizi Veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani tenendo inoltre un registro aggiornato di tali soggetti.
LE REGOLE
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
CONCLUSIONI
Concludendo, si può senza dubbio dire che con questa nuova Ordinanza si sia fatto un passo in avanti, tenendo finalmente in considerazione molti degli aspetti di un programma di prevenzione che gli esperti nel settore del comportamento animale vanno da anni sottolineando (es. responsabilizzazione del proprietario, attenzione verso le caratteristiche etologiche degli animali, corsi di formazione), proprio ai fini di evitare drammatici incidenti che finiscono per compromettere inesorabilmente il rapporto e la convivenza con il proprio cane.