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LA COSTITUZIONE ITALIANA 1948-2008
Chi frequenta da un po’ questo forum sa che ogni tanto intraprendo percorsi
monotematici a rate, lo feci con IL POTERE (ricordate le 48 leggi del potere
che vi propinai in 48 rate??) adesso,, riprendendo una passata idea di Efriel
mai realizzata, mi riprometto di proporvi LA COSTITUZIONE ITALIANA.
Mi pare che sia una bella cosa incominciare l’anno del suo sessantennale
ripercorrendo il suo contenuto, un ripasso o una scoperta che senz’altro non fa
male.
Coloro che non sono interessati potranno bellamente ignorare i post che
avranno sempre come oggetto “LA COSTITUZIONE ART. n” . Ma prima di cominciare
vi riporto un brano (già pubblicato per un “2 Giugno”) che poi citerò solo a
piè di pagina ma che invito ad andare a leggere a chi arrivasse “in corso
d’opera”, per loro informazione copierò questa premessa ogni volta.
I primi 12 articoli sanciscono i PRINCIPI FONDAMENTALI
La “Parte prima” riporta i DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
La “Parte seconda” riporta l’ ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Parte prima
Titolo I – Rapporti civili (Art.13-28)
Titolo II – Rapporti etico-sociali (Art. 29-34)
Titolo III – Rapporti economici (Art. 35-47)
Titolo IV - -Rapporti Politici (Art. 48-54)
Parte seconda
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere. (Art. 55-69)
Sezione II - La formazione delle
leggi.(Art.70-82)
Titolo II – Il Presidente della Repubblica (Art. 83-91)
Titolo III - Il Governo
- Sezione I - Il Consiglio dei ministri. (Art. 92-96)
- Sezione II - La Pubblica Amministrazione (Art. 97-98)
- Sezione III -Gli organi ausiliari.(Art.99-100)
Titolo IV - La Magistratura
- Sezione I - Ordinamento giurisdizionale. (Art.101-110)
- Sezione II - Norme sulla giurisdizione.(Art.111-113)
Titolo V - Le Regioni, Le Provincie, I Comuni (Art.114-133)
Titolo VI - Garanzie Costituzionali
- Sezione I - La Corte Costituzionale. (Art.134-137)
- Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.(Art.138-139)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I –XVIII)
Data a Roma, addì 27 dicembre
1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea
Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.
Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che
sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art.
6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre
un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa
Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Piè di pagina
Ho intrapreso la lettura di un libricino sulla Corte Costituzionale,
proprio all’inizio ci ho trovato “IL PRINCIPIO“ FONDAMENTALE SU CUI SI
BASA LA DEMOCRAZIA, ed è una cosa di cui io non avevo minimamente
consapevolezza. Io davo per scontato che la Democrazie fosse il governo della
maggioranza, punto. Ma perché la minoranza accetta il governo della
maggioranza?.. Forse anche qualcuno di voi non ci ha mai pensato e se mai fosse
curioso riporto qui un pezzetto tratto dal libro “Principi e voti” di
Gustavo Zagrebelsky – Ed.Einaudi (la parola “Principi” è con l’accento
circonflesso sull’ultima i che non ho sulla tastiera)
“…. Qui si mostra una, forse la principale, funzione della Costituzione:
fissare i presupposti della convivenza, cioè i principi sostanziali della vita
comune e le regole di esercizio del potere pubblico accettati da tutti, posti
perciò al di fuori, anzi, al di sopra della contesa politica; principi e regole
sui quali - come già detto - non si vota .
Per riprendere antiche e venerabili concezioni, si può dire che la Costituzione
fissa innanzitutto il “pactum societatis”, con il quale ci si accorda sulle
condizioni dello stare insieme, in quel reciproco rispetto che protegge dal
conflitto estremo, cioè dalla guerra civile. Sulla base di questo primo
accordo, può essere stipulato un per lo più implicito “pactum subiectionis” con
il quale ci si ripromette reciprocamente di ubbidire, di assoggettarsi, alle
decisioni del governo legittimo, cioè, in una democrazia, al potere della
maggioranza che agisce secondo le regole e nel rispetto dei principi contenuti
nel “pactum societatis”. I due”pacta” sono entrambi necessari: porre le
condizioni dello stare insieme senza assoggettarsi a un potere collettivo è
impotenza; assoggettarsi a un potere collettivo senza il rispetto di quelle
condizioni è tirannia.
(…) Ogni uomo politico democratico che si preoccupi della cosiddetta governabilità,
si preoccupi cioè (contro l’uso corrente del termine che lo riferisce al
governo) delle condizioni che rendono la società suscettibile di essere
governata, è consapevole che il mantenimento delle condizioni di omogeneità
costituzionale, cioè il rispetto della Costituzione e, ancor prima il
mantenimento della fiducia circa la reciproca lealtà verso la Costituzione sono
la principale di queste condizioni. In mancanza, verrebbero meno la
disponibilità della minoranza ad accettare come legittime le decisioni della
maggioranza. Si determinerebbe un conflitto che, nel caso estremo, si
risolverebbe fuori della democrazia: o con il rovesciamento del governo o con
il soffocamento della minoranza.”
Un grato riconoscimento agli stoici eroi che sono arrivati a leggere fino
in fondo :-))....e ancor più a coloro che avranno la costanza di seguire questo
progetto
Vilma
Il sonno della ragione genera mostri
Francisco Goya