LA COSTITUZIONE-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI VII -XVII

Ultimo intervento 12-28-2008, 18.44 di vilmavero. 1 repliche.
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  • 12-28-2008, 18.39

    LA COSTITUZIONE-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI VII -XVII

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    LA COSTITUZIONE ITALIANA 1948-2008

    Chi frequenta da un po’ questo forum sa che ogni tanto intraprendo percorsi monotematici a rate, lo feci con IL POTERE (ricordate le 48 leggi del potere che vi propinai in 48 rate??) adesso,, riprendendo una passata idea di Efriel mai realizzata, mi riprometto di proporvi LA COSTITUZIONE ITALIANA.

    Mi pare che sia una bella cosa incominciare l’anno del suo sessantennale ripercorrendo il suo contenuto, un ripasso o una scoperta che senz’altro non fa male.

    Coloro che non sono interessati potranno bellamente ignorare i post che avranno sempre come oggetto “LA COSTITUZIONE ART. n” . Ma prima di cominciare vi riporto un brano (già pubblicato per un “2 Giugno”) che poi citerò solo a piè di pagina ma che invito ad andare a leggere a chi arrivasse “in corso d’opera”, per loro informazione copierò questa premessa ogni volta.

     

    I primi 12 articoli sanciscono i PRINCIPI FONDAMENTALI

    La “Parte prima” riporta i DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

     La “Parte seconda” riporta l’ ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

    Parte prima

    Titolo I – Rapporti civili (Art.13-28)

    Titolo II – Rapporti etico-sociali (Art. 29-34)

    Titolo III – Rapporti economici (Art. 35-47)

    Titolo IV - -Rapporti Politici (Art. 48-54)

    Parte seconda

    Titolo I - Il Parlamento

       Sezione I - Le Camere. (Art. 55-69)

       Sezione II - La formazione delle leggi.(Art.70-82)

    Titolo II – Il Presidente della Repubblica (Art. 83-91)

    Titolo III - Il Governo

    - Sezione I - Il Consiglio dei ministri. (Art. 92-96)

    - Sezione II - La Pubblica Amministrazione (Art. 97-98)

    - Sezione III -Gli organi ausiliari.(Art.99-100)

    Titolo IV - La Magistratura

    - Sezione I - Ordinamento giurisdizionale. (Art.101-110)

    - Sezione II - Norme sulla giurisdizione.(Art.111-113)

    Titolo V - Le Regioni, Le Provincie, I Comuni (Art.114-133)


    Titolo VI - Garanzie Costituzionali

    - Sezione I - La Corte Costituzionale. (Art.134-137)

    - Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.(Art.138-139)

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I –XVIII)

    Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

    ENRICO DE NICOLA

    Controfirmano:

    Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

    UMBERTO TERRACINI

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

    DE GASPERI ALCIDE

     

    Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

    VII

    Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

    Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

    VIII

    Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

    Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

    Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

    IX

    La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

    X

    Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.

    XI

    Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

    XII

    È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

    In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

    XIII

    I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

    XIV

    I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

    I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

    L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

    La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

    XV

    Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

    XVI

    Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

    XVII

    L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

    Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

    In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

    I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

    L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

    XVIII

    La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

    Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

    La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

    La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

     

    Piè di pagina

    Ho intrapreso la lettura di un libricino sulla Corte Costituzionale, proprio all’inizio ci ho trovato “IL PRINCIPIO“ FONDAMENTALE SU CUI SI BASA LA DEMOCRAZIA, ed è una cosa di cui io non avevo minimamente consapevolezza. Io davo per scontato che la Democrazie fosse il governo della maggioranza, punto. Ma perché la minoranza accetta il governo della maggioranza?.. Forse anche qualcuno di voi non ci ha mai pensato e se mai fosse curioso riporto qui un pezzetto tratto dal libro “Principi e voti” di Gustavo Zagrebelsky – Ed.Einaudi (la parola “Principi” è con l’accento circonflesso sull’ultima i che non ho sulla tastiera)
    “…. Qui si mostra una, forse la principale, funzione della Costituzione: fissare i presupposti della convivenza, cioè i principi sostanziali della vita comune e le regole di esercizio del potere pubblico accettati da tutti, posti perciò al di fuori, anzi, al di sopra della contesa politica; principi e regole sui quali - come già detto - non si vota .
    Per riprendere antiche e venerabili concezioni, si può dire che la Costituzione fissa innanzitutto il “pactum societatis”, con il quale ci si accorda sulle condizioni dello stare insieme, in quel reciproco rispetto che protegge dal conflitto estremo, cioè dalla guerra civile. Sulla base di questo primo accordo, può essere stipulato un per lo più implicito “pactum subiectionis” con il quale ci si ripromette reciprocamente di ubbidire, di assoggettarsi, alle decisioni del governo legittimo, cioè, in una democrazia, al potere della maggioranza che agisce secondo le regole e nel rispetto dei principi contenuti nel “pactum societatis”. I due”pacta” sono entrambi necessari: porre le condizioni dello stare insieme senza assoggettarsi a un potere collettivo è impotenza; assoggettarsi a un potere collettivo senza il rispetto di quelle condizioni è tirannia.
    (…) Ogni uomo politico democratico che si preoccupi della cosiddetta governabilità, si preoccupi cioè (contro l’uso corrente del termine che lo riferisce al governo) delle condizioni che rendono la società suscettibile di essere governata, è consapevole che il mantenimento delle condizioni di omogeneità costituzionale, cioè il rispetto della Costituzione e, ancor prima il mantenimento della fiducia circa la reciproca lealtà verso la Costituzione sono la principale di queste condizioni. In mancanza, verrebbero meno la disponibilità della minoranza ad accettare come legittime le decisioni della maggioranza. Si determinerebbe un conflitto che, nel caso estremo, si risolverebbe fuori della democrazia: o con il rovesciamento del governo o con il soffocamento della minoranza.”

    Un grato riconoscimento agli stoici eroi che sono arrivati a leggere fino in fondo :-))....e ancor più a coloro che avranno la costanza di seguire questo progetto

    Vilma


    Il sonno della ragione genera mostri
    Francisco Goya
  • 12-28-2008, 18.44
    287122 in risposta a 287121

    Re: LA COSTITUZIONE-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI VII -XVII

    Con questo finisce il nostro percorso. Ci abbiamo messo un anno per questo ripasso ma ce l'abbiamo fatta. Adesso staremo a vedere che cambiamenti verranno apportati da questo governo.
    Grazie a tutti i partecipanti
    Vilma

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